L’Autorità ha pubblicato il 22 Dicembre 2016 la Delibera 786/2016/R/eel “Tempistiche per l’applicazione delle nuove disposizioni previste dalla norma CEI 0-16 e dalla nuova edizione della norma CEI 0-21 relative agli inverter, ai sistemi di protezione di interfaccia e alle prove sui sistemi di Accumulo”.
In particolare la delibera disciplina le verifiche periodiche dei sistemi di protezione di interfaccia ai sensi della variante 2 alla norma CEI 0-16 e della nuova edizione della Norma CEI 0-21
Si riportano di seguito alcuni stralci significativi
Articolo 2
Verifiche periodiche dei sistemi di protezione di interfaccia ai sensi della Variante 2 alla Norma CEI 0-16 e della nuova edizione della Norma CEI 0-2
2.1 Le verifiche con cassetta prova relè, previste dall’Allegato U della Variante 2 alla Norma CEI 0-16 e dall’Allegato G alla nuova edizione della Norma CEI 0-21, sono effettuate:
dandone comunicazione ai gestori di rete secondo modalità dai medesimi definite.
Nota: la comunicazione dovrà avvenire tramite PEC all’indirizzo info@pec.retipiu.it riportando nell’oggetto la seguente : “Del_786_” seguita dal POD e dal codice CENSIMP dell’impianto
Esempio di oggetto della mail: Del_786_IT008E12345678_IM_1234567
2.2 Le prime verifiche di cui al comma 2.1 successive all’entrata in vigore della presente deliberazione sono effettuate:
1. il 31 marzo 2018;
2. 5 anni dalla data di entrata in esercizio;
3. 5 anni dalla precedente verifica documentata effettuata prima dell’entrata in vigore della presente deliberazione;
1. il 31 dicembre 2017;
2. 5 anni dalla precedente verifica documentata effettuata prima dell’entrata in vigore della presente deliberazione
1. il 30 settembre 2017;
2. 5 anni dalla precedente verifica documentata effettuata prima dell’entrata in vigore della presente deliberazione.
In caso di mancata effettuazione delle verifiche periodiche il Gestore di rete, nel corso del primo mese successivo alla scadenza, invia ai soggetti interessati un ultimo sollecito per l’effettuazione delle medesime.
Qualora i soggetti interessati non effettuino le verifiche entro un mese dal ricevimento del sollecito, il gestore di rete ne darà comunicazione al GSE che provvederà a sospendere l’erogazione degli incentivi qualora previsti e le convenzioni di scambio sul posto e ritiro dedicato ove presenti. La mancata esecuzione delle verifiche può comportare la sospensione del servizio di connessione da parte del gestore di rete previo avviso.