ACCERTAMENTI DELLA SICUREZZA POST CONTATORE
ACCERTAMENTI SICUREZZA POST CONTATORE PER ATTIVAZIONI E RIATTIVAZIONI DELLA FORNITURA - in vigore dal 1 luglio 2014
La Delibera AEEGSI 40/14, e successive modifiche e integrazioni in vigore dal 1° Luglio 2014, è il regolamento che si applica per eseguire gli accertamenti per la sicurezza degli impianti di utenza (post-contatore) nuovi, trasformati o modificati.
La nostra società, in qualità di distributore e come prescritto dalla normativa vigente, effettua un accertamento esclusivamente documentale su tutta la documentazione attestante le caratteristiche dell’impianto gas a valle del misuratore per il quale si richiede l’attivazione della fornitura, al fine di verificare che tale documentazione sia completa e che le caratteristiche dichiarate rispettino le norme di sicurezza.
Eventuali controlli sul campo sono di competenza del Comune in cui si trova l’impianto.
Cosa deve fare il Cliente per ottenere la fornitura di gas:
- affidare i lavori di realizzazione, trasformazione o modifica dell'impianto di utenza ad una ditta o ad un professionista regolarmente iscritta/o ad una Camera di Commercio o all'Albo Provinciale delle imprese artigiane di seguito denominato “Installatore”. Si ricorda che l'Installatore deve avere l'abilitazione ad effettuare i lavori sugli impianti gas, ai sensi del DM 37/08 art 1 lettera E;
- compilare e firmare l`Allegato H/40;
- far compilare e sottoscrivere, con apposti timbro e firma, l'Allegato I/40 dall`Installatore;
- far pervenire, tramite la propria società di vendita, o accedendo al link o direttamente accedendo al link https://accertamentigas.retipiu.it/ , Allegato H/40, Allegato I/40, allegati obbligatori alla dichiarazione di conformità unitamente a una copia della Visura camerale aggiornata dell’installatore.
Si precisa che:
- Devono essere utilizzati esclusivamente gli allegati H/40 e I/40 forniti dalla società di vendita.
- Se entro 120 giorni solari dalla data di ricevimento da parte del venditore della richiesta di attivazione della fornitura il distributore non riceve la documentazione necessaria da sottoporre ad accertamento, annulla tale richiesta dandone comunicazione per via informatica al venditore interessato e pertanto sarà necessario presentare una nuova richiesta di attivazione.
- Se la documentazione ricevuta dal distributore è incompleta questo richiede al cliente l’invio delle parti mancanti. Nel caso di mancata ricezione della documentazione integrativa entro 30 giorni lavorativi successivi alla richiesta di integrazione, la richiesta di attivazione della fornitura sarà annullata e pertanto sarà necessario presentare una nuova richiesta di attivazione tramite il proprio venditore.
- A seguito dell’entrata in vigore del Decreto Ministeriale n° 37/2008, il cliente finale è tenuto a consegnare alla Società di Vendita o di Distribuzione copia della “Dichiarazione di Conformità” dell’impianto (solo primo foglio) rilasciata dall’installatore. Pertanto, una volta effettuata l’attivazione della fornitura, il Cliente finale deve far pervenire copia della predetta dichiarazione (con data uguale o successiva all’attivazione) unitamente a copia del verbale di attivazione rilasciato dall’incaricato, allo sportello della Società di vendita presso cui ha perfezionato la richiesta di attivazione o alla mail mail delibera40@retipiu.it. In assenza di tale adempimento, da effettuarsi entro 30 giorni dall'attivazione del servizio, si procederà alla sospensione della fornitura gas.
Visualizza quale può essere l'esito degli accertamenti
Documentazione per l’attivazione o riattivazione della fornitura
Allegato informativo per richieste di preventivazione di lavori pervenute all'impresa distributrice: Allegato F/40
Linea guida Cig. n.11_2018
Rapporto tecnico di compatibilità: Mod RTC
Dichiarazione del progettista Inerente il rispetto della disciplina antincendio nei progetti per impianti con Portata termica maggiore di 116 kW e minore o uguale a 350 kW: Mod. DP